Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami per i quali sia già stata interessata l’Autorità Giudiziaria.
Ricorso a CONSOB
Per i soli prodotti di investimento assicurativo, per questioni relative alla trasparenza informativa (es. questioni relative alla corretta redazione del documento contenente le informazioni chiave), qualora tu non fossi soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrai rivolgerti alla CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo da noi trattato al seguente indirizzo:
CONSOB
Via G.B. Martini, 3
00198 Roma
telefono 06.84771
oppure
Via Broletto, 7
20123 Milano
telefono 02.724201
Ricorso all’ACF
Ti informiamo che presso la Consob è stato istituito l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie (fino ad un importo richiesto di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio.
Le informazioni di dettaglio sulla procedura di predisposizione e trasmissione del ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie sono disponibili accedendo al sito internet www.consob.it
Ti ricordiamo inoltre che il diritto di ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’Investitore-Contraente ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
Ricorso a COVIP
Per le sole Forme Pensionistiche Complementari, qualora tu non fossi soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrai rivolgerti alla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) all’indirizzo:
COVIP
Piazza Augusto Imperatore, 27
00186 Roma
Fax: 06.69506.306
e-mail: protocollo@pec.covip.it
Ti ricordiamo, tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
Qualora l'esito del reclamo non fosse soddisfacente, prima di interessare l’Autorità Giudiziaria, puoi cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:
- la Mediazione (L. 9/8/2013, N. 98) che può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it
- la Negoziazione Assistita (L:10/11/2014, N. 162) che può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia
Gestione delle liti transfrontaliere
Nel caso di lite transfrontaliera, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.