Successivamente, l’IVASS, in data 23 maggio 2025, ha emanato le disposizioni tecniche e attuative della disciplina in materia di ricorso all’Arbitro Assicurativo, che diviene operativo dal 15 gennaio 2026.
In tal senso evidenziamo che il ricorso all’AAS va presentato esclusivamente in modalità telematica tramite il Portale AAS, accessibile dal sito ufficiale dello stesso (sopra indicato) ed ha un costo fisso di 20 euro, che verranno restituiti al Ricorrente qualora il ricorso venga accolto in tutto o in parte.
Potranno essere sottoposte alla valutazione dell’AAS le controversie derivanti da un contratto di assicurazione ed aventi come oggetto l’accertamento di diritti, anche risarcitori, nonché contestazioni relative alla condotta della Compagnia e/o di un Intermediario (Collocatore) che si ritenga non conforme alle norme che regolano la vendita o la gestione delle polizze assicurative.
Il ricorso all’AAS può avere ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro ma, se riguarda una polizza vita, la competenza dell’AAS si riconosce qualora l’importo da liquidare non superi:
- 300.000,00 euro, se la polizza prevede prestazioni dovute esclusivamente in caso di decesso dell’Assicurato (es. Polizze Temporanea Caso Morte “TCM” o Credit protection Insurance “CPI”);
- 150.000,00 euro, per tutte le altre polizze vita.
Il ricorso può essere proposto dal Contraente, dall’Assicurato o dal Beneficiario della polizza assicurativa, nonché dal Cointestatario di una polizza o dall’Aderente a una polizza collettiva, personalmente o per il tramite di un’Associazione rappresentativa degli interessi dei Consumatori ovvero di un soggetto munito di adeguata procura.
Il ricorso può essere presentato unicamente qualora, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:
- è stato preventivamente presentato reclamo alla Compagnia e/o all’intermediario al quale è stata fornito riscontro o sono decorsi più di 45 giorni dalla sua presentazione, senza che la Compagnia e/o l’Intermediario abbia comunicato al Reclamante le proprie determinazioni;
- non è pendente una controversia davanti all'Autorità Giudiziaria o all'AAS, o altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie similari.
Il ricorso all’AAS deve essere proposto entro 1 anno dalla presentazione del reclamo alla Compagnia e/o all’Intermediario.
Per tutte le ulteriori informazioni si rimanda al sito dell’AAS indicato, nonché alle disposizioni tecniche e attuative presenti sul sito IVASS.